Art. 16.
(Diniego, sospensione
e revoca delle autorizzazioni).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla presente legge e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblici.
      2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

          a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;

          b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti in rapporto alle attività da svolgere o svolte;

          c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;

          d) il fondato pericolo che l'istituto acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività.

 

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      3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza comporta l'immediata cessazione delle funzioni degli agenti di sicurezza dipendenti dall'istituto.
      4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, per motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
      5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di vigilanza, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.